Art. 9
In vigore dal 23 lug 1935
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto tutte le forme pubblicitarie esistenti sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e visibili da esse dovranno essere regolarizzate a cura degli interessati nei modi di cui al presente decreto e mediante denunzia alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico), sotto le comminatorie dell' della legge 22 maggio 1933, n. 608.
La denuncia suddetta dovrà essere corredata di tutti elementi indicativi di cui il successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-9