Art. 5

In vigore dal 10 ott 1950
La gestione della pubblicità contemplata dalla legge 22 maggio 1933, n. 608, potrà essere esercitata dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in economia, secondo apposite norme da emanarsi dal Ministro per i trasporti, o affidata in concessione, per periodi che saranno di volta in volta stabiliti, ed in ogni caso non superiori ad anni cinque, a ditte, persone od enti idonei che si impegnino di gestire il servizio stesso con personale e con mezzi propri e a loro rischio e pericolo, osservando le disposizioni della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, e del presente decreto, oltrechè delle leggi e regolamenti dello Stato.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-5

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