Art. 7

In vigore dal 23 lug 1935
Gli impianti pubblicitari a più fronti in qualunque modo collocati sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dalla Amministrazione dello Stato sono soggetti alla concessione di cui alla legge 22 maggio 1933, n. 608, solo per la parte in vista della sede ferroviaria, salve le eccezioni di cui all' del presente decreto.
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