Art. 2
In vigore dal 23 lug 1935
Le disposizioni suddette non si applicano alla pubblicità, anche se visibile dalle sedi ferroviarie, impiantata:
a) lungo le sedi delle autostrade;
b) lungo le strade statali, in quanto rientrante nell'esercizio pubblicitario conferito all'Azienda autonoma statale della strada dalla legge 17 maggio 1928, n. 1094, e di cui l' del R. decreto 14 marzo 1929, n. 410;
c) nei centri abitati, in quanto rientrante nella gestione delle affissioni conferita ai Comuni dall' del testo unico approvato con R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e di cui l' del R. decreto 14 giugno 1928, n. 1399.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-2