Art. 4

In vigore dal 23 lug 1935
Ai fini della legge 22 maggio 1933, n. 608, non sono considerate come pubbliche affissioni le mostre, le insegne e gli altri mezzi di pubblicità di natura indicativa e di carattere permanente, assoggettabili alla tassa sulle insegne stabilita dagli articoli 201 e seguenti del testo unico per la finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175. Parimenti non sono considerate pubbliche affissioni, ai fini della citata legge 22 maggio 1933, n. 608, le indicazioni degli stabilimenti ed opifici situati fuori del perimetro dell'abitato e in vista delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato, semprechè dette indicazioni siano apposte sugli stabilimenti stessi e contengano la sola ragione sociale ed il genere di prodotto fabbricato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-4

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