Art. 1
In vigore dal 23 lug 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l' della legge 22 maggio 1933, n. 608;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le
comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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Sono soggette alle disposizioni della legge 22 maggio 1933, n. 608, le esposizioni di cartelli, stendardi e quadri permanenti e provvisori, le targhe e diciture sui pali e fili aerei, le insegne luminose, le striscie e tele pubblicitarie ed in genere qualsiasi altro richiamo di carattere pubblicitario in qualunque modo eseguito sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e collocato in maniera di essere visibile dalle linee anzidette.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-1