Art. 8
In vigore dal 23 lug 1935
Non saranno fatte concessioni per quegli impianti pubblicitari che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, possano, per la loro ubicazione, colorazione, luminosità e forma, ostacolare la visuale delle linee ferroviarie, ingenerare equivoci nella percezione dei segnali e degli impianti di protezione, o, comunque, apportare soggezione all'esercizio ferroviario.
Non saranno parimenti fatte concessioni per pubblicità che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, siano ritenute non rispondenti a criteri di estetica o in contrasto con gli interessi dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, o, comunque, contrarie alla decenza, al buon costume ed all'ordine pubblico.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha facoltà insindacabile in qualunque momento di revocare le concessioni pubblicitarie accordate in relazione al presente decreto e di far modificare in qualunque momento l'ubicazione, la dicitura, i disegni, la colorazione e la luminosità degli impianti pubblicitari soggetti alla concessione di cui la legge 22 maggio 1933, n. 608, escluso nell'uno o nell'altro caso, qualsiasi diritto degli utenti a compenso o risarcimento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-8