Art. 11

In vigore dal 10 ott 1950
Gli impianti pubblicitari che risultassero collocati in contravvenzione con le disposizioni contenute nel presente decreto potranno, ai sensi dell' della legge 22 maggio 1933, n. 608, essere rimossi a cura dei Commissariati compartimentali di pubblica sicurezza su richiesta del capo del Compartimento ferroviario, o di chi ne fa le veci in caso di suo impedimento od assenza, indipendentemente dall'ammenda stabilita dall'art. 663 del Codice penale a carico dei contravventori. La rimozione degli impianti pubblicitari per mezzo dei Commissariati predetti potrà essere effettuata anche nel caso di mancato pagamento totale o parziale delle tasse dovute. Le spese di rimozione sono a carico dei trasgressori. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 9 maggio 1935 - Anno XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Benni - Di Revel Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1935 - Anno XIII Atti del Governo, registro 361, foglio 181. - Mancini.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-11

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