Art. 10

In vigore dal 23 lug 1935
Per ottenere l'autorizzazione per il collocamento di nuovi impianti pubblicitari sui fondi a lato delle linee ferroviarie esercitate dall'Amministrazione dello Stato e in vista di esso gli interessati dovranno rivolgersi direttamente alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio commerciale e del traffico) comunicando il consenso scritto dei proprietari privati degli edifici, fondi ed aree sui quali dovranno essere posti gli impianti stessi, indicandone le dimensioni, le diciture, la esatta località di collocamento ed il periodo di tempo durante il quale la pubblicità dovrà rimanere esposta, ed unendone il disegno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-05-09;1149#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo