Testo unico›Sez. IV
Art. 210
Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70. comma 1°. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).
La censura ai professori di ruolo è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato.
La censura ai rettori o direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro.
L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all' può essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale.
Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all', comma quarto.
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