Testo unicoSez. IV

Art. 210

Art. 105, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70. comma 1°. R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227). La censura ai professori di ruolo è inflitta per iscritto dal rettore o direttore, udite le giustificazioni dell'interessato. La censura ai rettori o direttori è inflitta esclusivamente dal Ministro. L'iniziativa dei procedimenti disciplinari di cui all' può essere presa anche dal Ministro; i conseguenti provvedimenti sono adottati con decreto Ministeriale. Le disposizioni del comma precedente valgono per i procedimenti disciplinari a carico di liberi docenti nei casi di cui all', comma quarto.
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