Testo unico›Sez. IV
Art. 205
Articoli 15 e 70, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
(, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227).
Ai professori delle Università e degli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-205