Testo unico›Sez. IV
Art. 208
Art. 7, commi 2° a 4°, R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1585.
In vigore dal 22 dic 1933
Per provvedere, entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, a posti di professore presso Università o Istituti superiori liberi di nuova creazione, all'atto del loro riconoscimento giuridico, il Ministro può trasferirvi su domanda, e previo parere favorevole dell'Ente o degli Enti promotori delle Università o degli Istituti stessi, professori di qualsiasi Università o Istituto superiore per l'insegnamento della materia di cui sono titolari o di altre materie.
Qualora rimangano disponibili altri posti si provvede con le norme stabilite per le Regie Università e i Regi Istituti superiori. Le attribuzioni demandate ai Consigli di Facoltà e Scuola sono esercitate dall'Ente o dagli Enti predetti.
Le domande e le proposte di cui ai commi precedenti possono essere presentate non appena sia stato rassegnato al Ministro lo schema dello statuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-208