Testo unico›Sez. IV
Art. 206
Art. 5, comma 4° R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Le designazioni delle Facoltà e Scuole delle Università e Istituti superiori liberi per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, ai sensi dell', sono trasmesse al Ministro che, constatata la regolarità della procedura, dà all'Università o Istituto comunicazione della sua approvazione.
Alle Università e Istituti superiori liberi non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-206