Testo unicoSez. IV

Art. 202

Articoli 101, comma 3°, e 102, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1933, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
I presidi sono nominati dal rettore o direttore. Il Consiglio della Facoltà o della Scuola si compone, di regola, di tutti i professori ufficiali che vi appartengono.
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