Testo unico›Sez. IV
Art. 199
Art. 98, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Alle Università e agli istituti superiori liberi si applicano le norme contenute nel Titolo I, sezioni I, II e III, salvo il disposto degli articoli seguenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-199