Testo unicoCapo III

Art. 196

Articoli 8 e 9, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003.

In vigore dal 14 gen 1938
Il presidente nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla. I componenti la Commissione esecutiva durano in carica, un biennio e possono essere confermati. Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-196

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