Testo unico›Capo III
Art. 196
Articoli 8 e 9, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003.
In vigore dal 14 gen 1938
Il presidente nomina in seno al Comitato centrale una Commissione esecutiva, composta di tre membri, e designa uno di essi a presiederla.
I componenti la Commissione esecutiva durano in carica, un biennio e possono essere confermati.
Spetta alla Commissione esecutiva di provvedere alla esecuzione delle deliberazioni del Comitato e di adottare i provvedimenti urgenti salvo ratifica da parte del Comitato centrale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-196