Testo unico›Capo III
Art. 193
Articoli 1, 2 e 3, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003.
In vigore dal 22 dic 1933
È istituito presso il Ministero dell'educazione nazionale un Comitato centrale per le Opere universitarie di cui all' del presente T. U.
Il Comitato centrale è organo propulsore e coordinatore dell'attività delle Opere di assistenza universitaria; esso:
a) promuovere il coordinamento delle varie forme assistenziali che sorgono ad iniziativa delle singole Università o degli Istituti superiori e formula le opportune proposte per la raccolta dei mezzi necessari;
b) delibera circa la erogazione dei fondi di cui all'articolo successivo:
c) promuove le istituzioni di Case dello studente nelle città di Università o Istituti di istruzione superiore;
d) seconda le varie iniziative dei Gruppi universitari fascisti ai fini della cultura, e della educazione politica e sportiva degli studenti universitari;
e) favorisce l'afflusso degli studenti stranieri presso le Università e gli Istituti d'istruzione superiore del Regno e cura l'intensificazione degli scambi tra studenti italiani e stranieri.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-193