Testo unicoCapo III

Art. 190

Art. 54, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.

In vigore dal 5 gen 1957
È istituita una tassa per le Opere delle Università, o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale. L'ammontare della tassa è di lire duecentocinquanta. Lo effettuato pagamento deve essere dimostrato all'atto della consegna del titolo di abilitazione ovvero, per le professioni per le quali non si fa luogo a rilascio del titolo, all'atto dell'iscrizione nell'albo o nel ruolo professionale. All'Opera di ciascuna Università o Istituto, oltre alle elargizioni di Enti e di privati ed alle somme con le quali l'amministrazione universitaria creda di concorrere a carico del suo bilancio o di quello della Cassa scolastica, è devoluto il complessivo provento della tassa predetta, pagata dai contribuenti provvisti di titolo accademico conferito dall'Università o Istituto medesimo. Ai laureati o diplomati, che versino all'Opera dell'Università o Istituto presso cui hanno conseguito la laurea o il diploma, una elargizione non inferiore a lire mille, è conferito dal rettore o direttore il titolo di benemeriti dell'Opera dell'Università o Istituto medesimo. È inoltre istituito un contributo speciale per opere sportive e assistenziali nella misura di lire venticinque, che tutti gli studenti delle Università e degl'Istituti superiori debbono pagare all'atto della Iscrizione a ciascun anno di corso.

Note all'articolo

  • La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "La tassa di lire 250 per le opere delle Universita' o Istituti superiori, cui sono soggetti tutti coloro che conseguono l'abilitazione all'esercizio professionale, e la elargizione non inferiore a lire 1000 versata dagli aspiranti al titolo di benemeriti dell'Opera dell'universita' o istituto, previste dall'art. 190 del citato testo unico, sono elevate rispettivamente a lire 10.000 e ad un importo non inferiore a lire 50.000".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-190

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