Testo unico›Capo III
Art. 185
Articoli 55 e 57, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 18, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 20, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 - Art. 50, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Presso ogni Università e Istituto superiore è costituita una Cassa scolastica, allo scopo di fornire ai giovani di disagiate condizioni economiche e più meritevoli i mezzi per far fronte, in tutto o in parte, al pagamento delle tasse, delle sopratasse e dei contributi.
Alla Cassa scolastica sono devoluti:
a) il dieci per cento dell'ammontare delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione e dei contributi di qualsiasi natura;
b) le elargizioni di Enti o di privati, nonché le somme con cui l'Università o l'Istituto creda di concorrervi a carico del proprio bilancio.
La Cassa scolastica è amministrata da un direttorio ed ha bilancio e gestione distinti da quelli dell'Università o Istituto.
Il conferimento degli assegni ha luogo su giudizio inappellabile del direttorio.
Uno speciale regolamento determina per ogni Università e Istituto le norme relative alla composizione del direttorio, del quale debbono sempre far parte due studenti scelti dal rettore o direttore, e alla gestione e funzionamento della Cassa scolastica.
Tale regolamento è emanato con decreto del rettore o direttore, udito il senato accademico e il Consiglio d'amministrazione.
Occorrendo, è modificato con decreto del rettore e direttore, uditi il direttorio della Cassa scolastica e il Consiglio d'amministrazione.
I regolamenti delle Casse scolastiche e le eventuali loro modificazioni debbono essere pubblicati nel Bollettino Ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale.
Le Casse scolastiche possono, ogni anno, devolvere le eventuali eccedenze attive del loro bilancio a favore dell'Opera universitaria, di cui all', nonché a favore del bilancio delle Università e degli Istituti superiori presso cui sono costituite, a titolo di rimborso, totale o parziale, dell'importo delle tasse scolastiche non riscosse in dipendenza della legge 14 giugno 1928, n. 1312.
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