Testo unico
Art. 184
Articoli 6 e 7, R. decreto 20. ottobre 1932, n. 1960.
In vigore dal 5 gen 1957
(, R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1960).
L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere agli ufficiali, i quali ne facciano domanda e siano nelle condizioni indicate nei precedenti articoli, verrà concessa con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, sentito il parere del Comitato esecutivo della sezione prima del Consiglio superiore dell'educazione nazionale.
Gli ufficiali, ai quali verrà rilasciato il decreto Ministeriale suddetto, dovranno pagare all'Erario la tassa di lire trecento.
Note all'articolo
- La L. 8 dicembre 1956, n. 1378 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "La tassa che gli ufficiali delle Forze armate dovranno versare all'Erario, qualora ottengano il conferimento dell'abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere ai sensi dell'art. 184 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' elevata a lire 3000".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-184