Testo unicoCapo III

Art. 187

Art. 118. R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 14, R. decreto 6 novembre 1924, n. 1851 - Art. 3, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105. - Art. 58, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 27 mag 1945
Nel bilancio del Ministero dell'educazione nazionale è annualmente stanziato un fondo per provvedere alla concessione, a favore di laureati o diplomati, di borse di perfezionamento negli studi presso Università o Istituti superiori italiani o stranieri. Tali borse sono conferite ogni anno in seguito a concorso. Le norme relative al conferimento sono determinate dal regolamento generale universitario. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. LUOGOTENENZIALE 5 APRILE 1945, N. 238.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-187

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