Testo unicoCapo III

Art. 191

Art. 56, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Le Opere e le fondazioni, che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza, nelle sue varie forme, agli studenti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.
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