Testo unico›Capo III
Art. 192
Art. 57, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Il Governo del Re ha la facoltà di disporre l'aggruppamento di due o più fondazioni, di cui all'articolo precedente, oppure il loro concentramento nell'Opera dell'Università o Istituto: a) quando si tratti di istituzioni che abbiano una rendita netta insufficiente per il raggiungimento dei fini che si propongono; b) quando non vi sia modo di costituire l'amministrazione o la rappresentanza dell'istituzione per difetto di norme nell'atto di fondazione; c) quando l'aggruppamento o il concentramento appaia conveniente nell'intento di rendere più semplice ed economica l'amministrazione e più proficuo il raggiungimento dei fini che l'istituzione si propone.
Il Governo del Re può inoltre riformare gli statuti, i regolamenti, le tavole di fondazione delle istituzioni di cui all'articolo precedente, allo scopo di migliorare il funzionamento di esse; e trasformarne i fini quando non corrispondano alla pubblica utilità o non possano essere raggiunti. In tutti i casi il nuovo fine dovrà allontanarsi il meno possibile dalla intenzione del fondatore.
Per l'aggruppamento, il concentramento, la riforma delle norme statutarie e la trasformazione dei fini, il Ministro dovrà, in ogni caso, udire gli amministratori e i patroni degli Enti, i Comuni e le Provincie interessate, se le istituzioni abbiano carattere locale, l'Università o Istituto direttamente o indirettamente interessati.
Il provvedimento è emanato con decreto Reale, su conforme parere del Consiglio di Stato.
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