Testo unico›Capo III
Art. 197
Articoli 10 e 11, R. decreto 5 giugno 1932, n. 1003.
In vigore dal 27 mag 1945
Nelle città che siano sede di più Università o di più Istituti superiori ovvero di Università, ed Istituti superiori è costituito un Comitato delle Opere universitarie, presieduto dal rettore dell'Università Regia o dal più anziano dei direttori di Istituti superiori Regi, qualora nella sede non esista una Regia Università.
Il Comitato provvede al coordinamento delle attività assistenziali delle singole Opere. Di esso fa parte un rappresentante di ciascuna delle Opere.
Le funzioni dei membri del Comitato sono gratuite.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-197