Testo unicoSez. IV

Art. 200

Articoli 99 e 110, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
L'Ente o gli Enti promotori della istituzione di una Università o di un Istituto superiore libero debbono rassegnare al Ministro lo schema del relativo statuto, allegando una motivata relazione e un documentato piano finanziario. Il Ministro accerta se lo schema, nel suo complesso, sia rispondente all'interesse generale degli studi e dell'istruzione superiore e, in particolare, se il piano finanziario sia adeguato al raggiungimento dei fini prefissi. Si provvede quindi osservando le norme di cui all' che valgono altresì per le eventuali modificazioni da apportarsi agli statuti, Le disposizioni peraltro di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo successivo sono soggette all'approvazione del Ministro per l'educazione nazionale, di concerto con quello delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-200

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