Testo unicoSez. IV

Art. 204

Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'Università o Istituto. Per ciò che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli , si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alle Università e Istituti di cui alla tabella B.
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