Testo unicoSez. IV

Art. 207

Art. 104, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
Ai posti vacanti di professore possono trasferirsi col loro consenso professori di ruolo appartenenti ad Università o ad Istituti di cui alle tabelle A e B o ad Università e Istituti superiori liberi. Il parere del Consiglio superiore, prescritto dagli , è provocato dal Ministro, su richiesta dell'Università o Istituto.
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