Testo unico›Sez. IV
Art. 211
Art. 107, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Tutti i provvedimenti concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico e di quiescenza del personale di ogni categoria sono deliberati dal Consiglio d'amministrazione e resi esecutivi dal presidente del detto Consiglio, salvo il disposto dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-211