Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 215
Art. 3, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Art. 8, R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 38.
In vigore dal 22 dic 1933
Le materie d'insegnamento negli Istituti si distinguono in fondamentali e complementari.
Sono materie fondamentali: la filosofia e storia della filosofia; la pedagogia; la lingua e letteratura italiana; la lingua e letteratura latina; la storia; la geografia.
Sono materie complementari: la lingua e letteratura francese; la lingua e letteratura tedesca; la lingua e letteratura inglese; le istituzioni di diritto pubblico e di legislazione scolastica; l'igiene scolastica.
L'insegnamento è impartito mediante lezioni ed esercitazioni.
Spetta al Consiglio direttivo dell'Istituto stabilire a quali insegnamenti debbono essere assegnati i posti di ruolo disponibili, fermo restando il numero dei posti in organico. A tale effetto può essere sdoppiato il corso di lingua e letteratura italiana.
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