Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 217

Art. 15, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 87, comma 3°, e 95, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, comma ultimo, decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Tabella 11, Legge 8 giugno 1933, n. 629.

In vigore dal 22 dic 1933
A ciascuno dei Regi Istituti superiori di magistero di Firenze e Messina è assegnata la dotazione annua di L. 57.200. Al R. Istituto superiore di magistero di Roma è assegnata la dotazione annua di L. 72.600. Per la gestione dei fondi di cui gli Istituti dispongono si seguono, in quanto applicabili, le norme di cui al R. decreto 20 luglio 1922, n. 1216. Ai Regi Istituti superiori di magistero si applicano altresì le disposizioni di cui agli ultimi tre commi dell' del presente testo unico, concernenti il pagamento dei contributi da parte degli Enti pubblici, e all'ultimo comma dell', concernente la responsabilità dei direttori e professori che hanno assegni e dotazioni per gabinetti scientifici. I comuni di Firenze, Messina e Roma sono obbligati a fornire i locali e l'arredamento e a provvedere a quanto in genere occorra agli Istituti stessi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-217

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo