Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 221
Articoli 1 e 2, R. decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2321.
In vigore dal 22 dic 1933
La disposizione di cui all' si applica anche ai professori dei Regi Istituti superiori di magistero.
Il Ministro dell'educazione nazionale può altresì chiedere agli Istituti superiori di magistero che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, per gli scopi di cui allo stesso , professori degli Istituti medesimi.
Quando i detti Istituti vi acconsentono, l'onere del pagamento delle supplenze ai professori messi a disposizione è a carico del bilancio del Ministero dell'educazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-221