Testo unicoTitolo IICapo I

Art. 225

Art. 93, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Articoli 39 e 40, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227 - Legge 16 giugno 1932, n. 812.

In vigore dal 22 dic 1933
La tabella N, annessa al presente testo unico, stabilisce le tasse e sopratasse scolastiche per gli Istituti superiori di magistero. Le tasse di concorso per l'ammissione, di immatricolazione, di iscrizione e di diploma sono devolute all'Erario. Le tasse per gli studenti fuori corso, le sopratasse per esami di profitto e di diploma e le sopratasse di ripetizione di esami sono versate direttamente alla cassa dell'Istituto; le tasse per gli studenti fuori corso e le sopratasse di ripetizione di esami sono devolute al bilancio dell'Istituto, le sopratasse di esame sono erogate per propine ai componenti le Commissioni esaminatrici, o a vantaggio dell'Istituto, secondo norme che sono stabilite dal regolamento. I diritti di segreteria sono determinati dall'annessa tabella I.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-225

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo