Testo unico§ 4

Art. 230

Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028.

In vigore dal 22 dic 1933
All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori. Le attribuzioni spettanti ai Consigli di Facoltà o Scuola sono demandate al Consiglio dell'Ente promotore.
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