Testo unico›§ 4
Art. 230
Art. 10, R. decreto-legge 22 novembre 1925, n. 2028.
In vigore dal 22 dic 1933
All'atto del pareggiamento di un Istituto superiore di magistero, per provvedere ai posti di professore entro i limiti dei rispettivi ruoli organici, si seguono le norme stabilite per le nomine dei professori delle Regie Università e dei Regi Istituti superiori.
Le attribuzioni spettanti ai Consigli di Facoltà o Scuola sono demandate al Consiglio dell'Ente promotore.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-230