Testo unico›§ 4
Art. 231
Art. 18, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 22 dic 1933
Ai professori degli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applicano le disposizioni di cui all' del presente T. U.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-231