Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 224
Art. 4, commi 1° e 3°, R. decreto 13 marzo 1923, n. 736 - Articoli 12, comma ultimo, 37, comma 3°, 39 e 42 R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227.
In vigore dal 23 dic 1968
Al primo anno degli Istituti superiori di magistero si è iscritti mediante concorso per esame.
Al concorso per l'iscrizione al primo anno del corso triennale per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari non può essere ammesso chi abbia superato il quarantesimo anno di età; è preferito chi abbia insegnato nelle pubbliche scuole elementari.
I concorsi sono banditi per un numero di posti determinato, volta per volta, con decreto Ministeriale, in conformità dei criteri che sono stabiliti nel regolamento.
Oltre agli esami di concorso per l'ammissione, negli Istituti superiori di magistero vi sono esami annuali di profitto, esami di promozione dal primo al secondo biennio ed esami di diploma.
Agli Istituti superiori di magistero si applicano l', ultimo comma, concernente il divieto d'iscrizione contemporanea a più Istituti, l', concernente gli studenti fuori corso, e l', relativo alle sessioni degli esami.
Note all'articolo
- Il D.L. 22 dicembre 1968, n. 1241, convertito senza modificazioni dalla L. 12 febbraio 1969, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga alle disposizioni di cui all'art. 224 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, l'iscrizione alle facolta' ed agli istituti superiori di magistero limitatamente all'anno accademico 1968-1969 ha luogo senza l'esame di concorso previsto dalla citata norma del testo unico".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-224