Testo unico›Titolo II›Capo I
Art. 219
Articoli 4, commi 4° e 5°, 5, comma 4°, e 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 5, R. decreto-legge 4 febbraio 1926, n. 119.
In vigore dal 2 dic 1934
Agli effetti dell' gli Istituti superiori di magistero prendono parte alle designazioni per le Facoltà di lettere e filosofia, e queste ultime Facoltà partecipano alle designazioni per gli Istituti superiori di magistero.
COMMA SOPPRESSO DAL REGIO D.L. 16 OTTOBRE 1934, N. 1816, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 1° APRILE 1935, N. 631.
Le designazioni degli Istituti superiori di magistero pareggiati per la nomina di uno dei candidati proposti dalla Commissione esaminatrice, a sensi dell'; sono trasmesse al Ministro, il quale, constatata la regolarità della procedura, dà a questi comunicazione della sua approvazione.
Agli Istituti superiori di magistero pareggiati non si applica la disposizione di cui al secondo comma dell'.
Per ciò che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli , quando trattasi di Istituti superiori di magistero pareggiati, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi, relative alle Università Istituti di cui alla tabella B.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-219