Testo unico›Capo II
Art. 179
Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
In vigore dal 22 dic 1933
L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaio è regolata da norme speciali.
È altresì regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione è istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potrà esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneità negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-179