Art. 179 · Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.
Testo unicoCapo II

Art. 179

211 / 334

Art. 59, comma 4°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

In vigore dal 22 dic 1933
L'ammissione all'esercizio delle professioni di avvocato, procuratore legale e notaio è regolata da norme speciali. È altresì regolata da norme speciali l'ammissione all'esercizio della professione d'insegnante di materie che si impartiscono nei Regi Istituti medi di istruzione. Per l'esercizio di tale professione è istituito un albo speciale secondo norme stabilite per regolamento. Nessuno potrà esservi iscritto ove non abbia conseguito almeno l'idoneità negli esami sostenuti in concorsi a cattedre degli Istituti predetti. Tali esami hanno valore di esami di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-179