Testo unico›Capo II
Art. 174
Art. 59, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - Art. 33, R. decreto 30 novembre 1921, n. 2172 - Art. 23, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176.
In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - , R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909 - , R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172 - , R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176).
I programmi dei singoli esami di Stato sono determinati per regolamento, udito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale e su proposta di apposite Commissioni nominate dal Ministro.
Sono altresì determinate dal regolamento tutte le norme concernenti le sedi e lo svolgimento degli esami.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-174