Testo unicoCapo II

Art. 169

Art. 17, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - Art. 2, commi 3° e 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 30 marzo 1931, n. 381 - Art. 13, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
(, R. decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933 - , commi 3° a 5°, R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2135 - Legge 30 marzo 1931, n. 381 - , R. decreto-legge 28 agosto 1931, n, 1227). La laurea ad honorem può essere conferita soltanto a persone che, per opere compiute o per pubblicazioni fatte, siano venute in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della Facoltà o Scuola per cui è concessa. La deliberazione del Consiglio della Facoltà o della Scuola, che conferisce la laurea ad honorem, deve essere presa con la maggioranza di due terzi dei voti ed approvata dal Ministro dell'educazione nazionale. La laurea ad honorem attribuisce tutti i diritti delle lauree ordinarie.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-169

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