Testo unico›Capo I›Sez. III
Art. 166
Art. 53, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2162 - Art. 31, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.
In vigore dal 22 dic 1933
I rettori e i direttori coadiuvati dai presidi delle Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o l'Istituto vigilano a che gli studi si svolgano con ordine e disciplina; essi debbono prevenire e, occorrendo, reprimere ogni tentativo od atto inteso ad interrompere o turbare la continuità o regolarità dei corsi o ad arrecare danneggiamenti agli immobili e al materiale di qualsiasi natura appartenente all'Università o Istituto.
Ai fini di cui al comma precedente, gli impiegati amministrativi e i subalterni costituiscono, alle dipendenze del rettore o direttore ed entro i locali e stabilimenti dell'Università o Istituto, un corpo di polizia interna, con attribuzioni e responsabilità che sono determinate dal regolamento generale universitario.
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