Testo unico›Capo II
Art. 167
Art. 4, comma 1°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 17, R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618 - Art. 4, commi 1° a 3°, R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.
In vigore dal 22 dic 1933
Le Università e gli Istituti superiori conferiscono, in nome del Re le lauree e i diplomi, che, per ciascuna delle Facoltà indicate nell' sono determinati dal regolamento generale universitario.
Possono inoltre conferire altre lauree o diplomi che saranno stabiliti dai rispettivi statuti in relazione all'ordinamento didattico delle Facoltà, Scuole e Corsi di cui sono costituiti.
Il diploma di laurea in scienze economiche e commerciali porterà una menzione indicante il Corso complementare di integrazione che lo studente abbia seguito, superando i relativi esami.
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