Testo unicoCapo II

Art. 173

Art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909.

In vigore dal 22 dic 1933
La tabella L annessa al presente T. U. determina le professioni per esercitare le quali è necessario aver superato l'esame di Stato, e le lauree o diplomi che si richiedono per esservi ammessi. L'efficacia delle altre lauree o diplomi, che le Università e gli Istituti superiori potranno conferire, a norma dell', agli effetti della eventuale ammissione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di ciascuna delle professioni di cui alla predetta tabella, sarà determinata successivamente per decreto Reale. Nessuno può essere iscritto negli albi per l'esercizio professionale se non abbia superato il rispettivo esame di Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592#art-tu-173

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo