Art. 205 · Articoli 15 e 70, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227.
Testo unicoSez. IV

Art. 205

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Articoli 15 e 70, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227.

In vigore dal 22 dic 1933
(, comma 1°, R. decreto-legge 25 agosto 1931, n. 1227). Ai professori delle Università e degli Istituti superiori liberi non si applicano le disposizioni di cui all'.
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