Art. 5
In vigore dal 23 set 1933
L'art. 273 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:
« Ciascun commissario dispone di 10 punti per la prova scritta, di 10 per la prova orale e di 15 per i titoli ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-5