Art. 4
In vigore dal 23 set 1933
Il secondo comma dell'art. 280 del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito dal seguente:
« Essa verte sulle seguenti materie: 1) italiano; 2) pedagogia; 3) storia e geografia; 4) cultura fascista; 5) educazione fisica. Il candidato deve inoltre dar prova di conoscere i principali testi scolastici di religione e di letteratura per l'infanzia e la giovinezza ».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-4