Art. 7

In vigore dal 23 set 1933
La seconda parte dell'art. 313 del regolamento generale, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituita dalla disposizione seguente: « La proroga potrà estendersi oltre tale limite: a) per i maestri ammessi a frequentare i Regi istituti superiori di magistero e l'Accademia fascista di educazione fisica, e per un periodo eguale a quello di frequenza; b) per le maestre che siano state assenti dalla scuola a causa di gestazione o puerperio, e per un periodo eguale a quello dell'assenza, durante l'apertura delle scuole, dovuta a tale causa ».
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-7

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