Art. 8
In vigore dal 23 set 1933
All'allegato E del regolamento generale approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297, è sostituito il seguente:
Allegato E (art. 281).
Tabella per la valutazione dei titoli nei concorsi magistrali (Votazione massima punti 75).
A) Titoli dì abilitazione (punto massimo 15).
Patente per il grado inferiore delle scuole elementari; diploma di abilitazione all'insegnamento elementare conseguito per titoli o per conversione della patente inferiore; patente per il grado superiore e diploma di abilitazione conseguito per esame.
N.B. - Per le materie nelle quali si sostiene una prova scritta e una orale il voto di ciascuna di esse è computato come voto su una materia a sè stante quando per tali prove non sia ammesso il compenso; per le altre materie, per le quali il compenso è ammesso, si fa la media fra i voti delle due prove, e soltanto la media stessa si computa nella determinazione del voto complessivo. Nella valutazione della licenza normale, ottenuta mediante esami di integrazione, devono essere presi in considerazione, per le materie che negli esami della licenza stessa sono obbligatorie e dalle cui prove il candidato sia stato dispensato in base al titolo conseguito in istituti di diversa natura, i voti segnati in questo titolo: non devono invece computarsi i voti segnati nel precedente titolo per le materie per le quali il candidato sostenne gli esami della licenza normale, e neppure i voti delle altre materie, che non siano obbligatorie per questa licenza.
Nella determinazione del voto complessivo, il voto sulla attitudine didattica, quando sia rappresentato solo dal voto sull'esame pratico, o solo dal voto sull'attitudine didattica, deve computarsi due volte nella media; quando, invece, accanto al voto per l'esame pratico figura anche un voto per l'attitudine didattica, si deve calcolare, nella media, accanto al voto per l'esame pratico, anche quello per l'attitudine didattica.
B) Titoli di servizio (punto massimo 30).
1. Servizio d'insegnamento; servizio nelle Organizzazioni giovanili dipendenti dall'Opera nazionale Balilla e nelle istituzioni dipendenti dall'Opera nazionale Dopolavoro e dall'Opera nazionale maternità ed infanzia;
2. Servizio militare prestato in reparti di combattimento;
3. Servizio prestato quale infermiera negli ospedali militari da campo.
C) Titoli di studio (punto massimo 15).
1. Diploma di licenza dal Corso di perfezionamento per i licenziati dalle scuole normali; diploma di abilitazione alla direzione didattica conseguito per titoli ed esami; diploma della Scuola superiore fascista di S. Alessio per la preparazione delle maestre rurali; diploma di licenza da scuole medie, classiche o tecniche di secondo grado, conseguito anteriormente al R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, e diploma di maturità classica o scientifica e di abilitazione tecnica;
2. Diploma della Scuola superiore fascista di economia domestica di S. Gregorio al Celio; certificati di esami sostenuti in seguito a corsi speciali magistrali, riconosciuti o autorizzati dallo Stato;
3. Lauree e diplomi rilasciati dalle Università e dagli Istituti superiori; diplomi rilasciati da Istituti di superiore cultura ecclesiastica, diplomi di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie, filosofiche e scientifiche, rilasciati prima del 31 dicembre 1905; diplomi di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere;
4. Diploma di maestra di giardino d'infanzia o del grado preparatorio.
N.B. - I diplomi di licenza o di maturità, di cui al numero 1, non sono valutati quando siano presentati corrispondenti diplomi di studi superiori. Quando si presentino più diplomi di licenza da scuole medie, classiche o tecniche di 2° grado, o di maturità, è valutato il migliore fra essi.
Fra i titoli, di cui al n. 3, non possono contemporaneamente valutarsi la laurea o il diploma rilasciato da un Istituto superiore di magistero e il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie letterarie o quello di abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole medie, conseguito per esami; nè possono contemporaneamente valutarsi le lauree conseguite nelle facoltà di scienze o il diploma di abilitazione all'insegnamento delle materie scientifiche, conseguito per esami.
D) Benemerenze a favore dell'educazione nazionale e dell'Opera nazionale Balilla e del Dopolavoro. Benemerenze di guerra e per la causa fascista. Concorsi e pubblicazioni (punto massimo 15).
1. Diplomi di benemerenze per opera a favore dell'educazione nazionale, dell'Opera nazionale Balilla e dell'Opera nazionale Dopolavoro;
2. Croce al merito di guerra, medaglia di bronzo al valor militare, medaglie d'argento al valor militare, medaglia d'oro al valor militare; brevetto della Marcia su Roma, iscrizione al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922;
3. Opera di assistenza gratuita e continuativa presso i Fasci, iscrizione alla Milizia volontaria sicurezza nazionale; servizio di istruttore per i premilitari
4 Concorsi per titoli ed esami vinti dal candidato a posti di insegnante elementare; d'insegnante nelle scuole d'istruzione media, regie o pareggiate; di direttore didattico governativo o comunale e di regio ispettore scolastico;
5. Pubblicazioni.
N.B. - I concorsi, di cui al n. 4, si intendono valutabili soltanto se il candidato sia stato incluso nella graduatoria. Non si tiene conto della designazione di idoneo fuori graduatoria.
Le pubblicazioni, di cui al n. 5, sono valutate solo se siano riconosciute eccellenti e se ne dà motivato giudizio nel verbale.
Per le pubblicazioni giudicate di valore negativo o plagiate, la Commissione toglie dalla complessiva valutazione dei titoli fino a 3 punti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-8