Art. 10
In vigore dal 23 set 1933
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno:
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Ercole - Jung
Visto, il Guardasigilli: De Francisci.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 336, foglio 60. - Mancini.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-10