Art. 10

In vigore dal 23 set 1933
Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno: Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 11 agosto 1933 - Anno XI VITTORIO EMANUELE Mussolini - Ercole - Jung Visto, il Guardasigilli: De Francisci. Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1933 - Anno XI Atti del Governo, registro 336, foglio 60. - Mancini.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-10

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