Art. 9

In vigore dal 23 set 1933
Le disposizioni dei precedenti articoli da 1 a 6 ed 8 sono applicabili ai concorsi magistrali per il biennio 1933-35 già banditi dai Regi provveditori agli studi nel termine fissato dall'art. 117, comma primo, del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sull'istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-11;1206#art-9

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